Si comunica che a partire dal 02/03/2022 è entrato in vigore il DL 17/22 (G.U. n. 50 del 1/3/22) che introduce le seguenti importanti novità per il fotovoltaico.
Edilizia libera
L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (DLgs 42/04), a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del predetto Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo Codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice.
La semplificazione si applica anche agli impianti solari termici.
Iter semplificato per la connessione degli impianti fino a 200 kW
Entro il 02/05/2022 è prevista la pubblicazione di un decreto che individui le condizioni e le modalità per estendere l'impiego del modello unico semplificato per la connessione degli impianti fino a 200 kW.
In proposito si ricorda che il DLgs 199/21 ha già previsto che a partire dal 14/4/2022 il modello unico semplificato sia utilizzato per gli impianti fino a 50 kW.
Varie
Il decreto prevede inoltre i seguenti ulteriori interventi di interesse per il fotovoltaico:
Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola (art. 11);
Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee (art. 12);
Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14);
Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (art. 19);
Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale (art. 20).
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